La Legge n. 89/2001 modificata dalla Legge n. 134/2012 stabilisce che chiunque affronti un processo, civile o penale, che superi il limite della ragionevole durata di 3 anni, fissato dalla C.E.D.U., ha diritto ad un equo indennizzo per il danno subito.
L'Art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo recita testualmente: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti".
Così, l’articolo 2 della Legge 89/2001 sancisce il principio secondo cui chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione, determinata dal giudice a norma dell'articolo 2056 del codice civile.
In particolare il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:
3 anni per i procedimenti di primo grado;
2 anni per i procedimenti di secondo grado;
1 anno per il giudizio di legittimità;
6 anni per le procedure concorsuali.
Lo Studio Legale Santalucia & Partners si occuperà dello studio della pratica, del reperimento di tutti gli atti necessari e della successiva stesura del ricorso offrendo quindi la concreta possibilità di ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo depositando il ricorso presso le competenti Corti d'Appello ed ottenendo in tempi brevi la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme.
Il termine per poter attivare tale procedura è quello di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il grado di giudizio che si ritiene abbia superato il termine della ragionevole durata.
L'importo riconosciuto dalla legge a titolo di indennizzo va dai 400,00 € agli 800,00 € per ogni anno di ritardo successivo a quello stabilito della "durata ragionevole" ai sensi dell'art. 6 C.E.D.U.
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