Il deposito telematico di un atto è conforme alle regole tecniche di cui al DM 44/2011.
L'atto da depositare (in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale e gli eventuali allegati vengono inseriti all'intero di una struttura informatica denominata "busta telematica" da inviare come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’Ufficio Giudiziario destinatario.
Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito e le informazioni fondamentali riferite all’atto devono essere inserite in una apposita struttura dati (file XML), specifica per ogni tipologia di atto, anch’essa da sottoscrivere con firma digitale e inserita nella busta telematica.
ATTENZIONE: il deposito è accettato solo se l'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente è registrato all'interno del ReGindE (Registro Generale degli indirizzi elettronici).
A seguito dell’invio del messaggio di PEC relativo ad un deposito, il mittente riceverà dal dominio Giustizia:
Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) la data e l’ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali;
Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all’impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l’invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA;
Esito controlli automatici (1; -1) è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica;
Esito intervento della cancelleria (2) è un messaggio di PEC in cui viene riportato l’esito dell’intervento di accettazione dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario;
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