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Immagine del redattoreAvv. Fabio Santalucia

Notificazioni per via telematica - L.53/94


L’articolo 3-bis della legge 53/94 prevede la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali.


In questo caso la notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).


Il provvedimento 16 aprile 2014, contenente le Specifiche Tecniche di cui all’art 34 del D.M. 44/2011, all’art 19-bis disciplina i formati consentiti, ai sensi dell’art 18 c 1 del D.M. 44/2011, per le notificazioni previste dall’articolo 3-bis L.53/94, nonché le modalità di trasmissione per via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute di avvenuta notificazione.

L’articolo 46 del D.L. 90/2014, aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 7 della L.53/94, ha eliminato la necessità di richiedere l’autorizzazione al proprio Consiglio dell’Ordine.


L’indirizzo di PEC a cui eseguire la notificazione (destinatario) deve risultare da pubblici elenchi; l’indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione (mittente) deve anche esso risultare da pubblici elenchi. Tali pubblici elenchi sono individuati dall’articolo 16-ter del D.L. 179/2012 e sono:

  1. Domicilio digitale del cittadino, inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, acronimo ANPR (articolo 4 del D.L. 179/2012);

  2. Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia (articolo 16, comma 12, del D.L. 179/2012);

  3. Registro delle imprese (articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008) accessibile all’indirizzo http://www.registroimprese.it/;

  4. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, acronimo INI-PEC (CAD, articolo 6-bis D.Lg.s 82/2005);

  5. Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della giustizia;

Il messaggio di PEC deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» In allegato al messaggio occorre inserire:

  1. L’atto da notificare che deve essere in formato PDF. Esso può essere:

  • ottenuto per scansione da un originale analogico

  • un documento originale informatico redatto secondo le medesime specifiche tecniche degli atti da depositare telematicamente in cancelleria. (es. atto di citazione predisposto dall’avvocato direttamente in formato elettronico)

  • un documento originale informatico estratto, con tecniche informatiche, dal fascicolo di cancelleria (es: scaricato accedendo al fascicolo informatico oppure ricevuto come allegato ad una notificazione telematica)

  1. Eventuale procura alle liti, sempre in formato PDF (articolo 18 comma 5 D.M. 44/2011)

  2. La relazione di notificazione (riportante quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, della L.53/94), che va predisposta su documento informatico separato e necessariamente sottoscritta con firma digitale; essa contiene l’eventuale asseverazione di conformità all’originale dell’atto da notificare, nel caso questo sia stato ottenuto per scansione –copia per immagine- da un originale analogico (articolo 3-bis, comma 2, della L.53/94)

Nel caso di apposizione di firma digitale, è possibile utilizzare sia la firma CAdES (formato .p7m) che quella PAdES, inserita all’”interno” del file PDF: è consigliabile quest’ultima opzione, al fine di permettere al destinatario di aprire il file utilizzando semplicemente il programma di lettura del formato PDF.

Prima dell’invio del messaggio, accertarsi di richiedere la ricevuta di avvenuta consegna di tipo completa (articolo 18 comma 6 D.M. 44/2011): questo permette al notificante di dimostrare immediatamente cosa ha inviato, semplicemente aprendo la ricevuta, la quale riporterà gli stessi identici file notificati (atto, procura, relazione, ecc). La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (RAC) e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 3, della L.53/94.


Deposito in cancelleria delle ricevute: come previsto dall’articolo 19-bis, comma 5, del provvedimento 16 aprile 2014, occorre inserire nella busta telematica contenente il deposito da inviare alla cancelleria il file dell’atto notificato (punto 1 del precedente paragrafo) e le ricevute PEC di accettazione (RAC) e di avvenuta consegna (RdAC).

Al fine di consentire al giudice un immediato controllo sul perfezionamento della notifica per tutti i destinatari, è stata predisposta un’apposita sezione del file DatiAtto.xml che consente un’appropriata “indicizzazione” delle stesse ricevute. È da evitare, per quanto possibile, il deposito delle ricevute in formato cartaceo, essendo molto difficoltoso ricostruire dallo stesso la ricevuta elettronica, non essendo questa composta unicamente dal testo ma anche dalla firma digitale del gestore di PEC che attesta la consegna del messaggio nella casella del destinatario; la firma digitale garantisce infatti l’autenticità e l’integrità della ricevuta stessa e non è “visibile” sulla carta.



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